Lo schifo del web: quando il porno minorile diventa un fumetto

C'è un lato di Internet di cui si parla troppo poco e che, soprattutto, non dovrebbe essere normalizzato in nome della libertà della rete.

È quello rappresentato dalla circolazione di materiale sessualmente esplicito che coinvolge minori, o personaggi rappresentati come tali, attraverso fotografie, video, immagini elaborate digitalmente, animazioni, fumetti e illustrazioni.

Cambiano le tecniche, cambiano i formati, cambiano le piattaforme. Il problema rimane.

E la cosa più inquietante è che, in alcuni angoli del web, arrivare a determinati contenuti può essere sorprendentemente semplice.

Non è "solo un fumetto"... è un reato

Una delle giustificazioni che ricorrono quando si parla di questo fenomeno è che un'immagine disegnata, animata o realizzata digitalmente non rappresenterebbe una persona reale e, quindi, dovrebbe essere considerata qualcosa di completamente diverso.

La questione giuridica è però più complessa.

La legislazione italiana contempla infatti anche la pornografia virtuale. L'articolo 600-quater.1 del Codice penale stabilisce che le disposizioni relative agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. La norma definisce inoltre le immagini virtuali come quelle realizzate attraverso tecniche di elaborazione grafica, non associate interamente o parzialmente a situazioni reali, la cui qualità rappresentativa faccia apparire vere situazioni che non lo sono.

Questo non significa, naturalmente, che ogni fumetto raffigurante un personaggio giovane costituisca automaticamente un reato. Significa che la natura grafica o digitale di un contenuto non è, da sola, una sorta di lasciapassare giuridico.

La distinzione va fatta sulla base del contenuto concreto e delle norme applicabili.

L'Italia ha costruito nel tempo un sistema specifico di tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori. La legge 3 agosto 1998, n. 269 ha introdotto nel Codice penale gli articoli 600-bis e seguenti, ponendo la tutela dei minori contro lo sfruttamento e la violenza sessuale come obiettivo specifico dell'ordinamento.

Successivamente, la legge 6 febbraio 2006, n. 38 ha rafforzato le disposizioni contro la pedopornografia anche attraverso Internet.

Oggi l'articolo 600-quater del Codice penale punisce anche chi, attraverso Internet o altre reti di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La stessa norma disciplina la detenzione di tale materiale.

Non siamo quindi davanti a un vuoto normativo.

Siamo davanti a un problema di applicazione delle norme e, soprattutto, di capacità del sistema digitale di impedire che determinati contenuti continuino a essere prodotti, caricati, replicati e redistribuiti.

Lolicon, shotacon e la trasformazione dell'abuso in una categoria di "intrattenimento"

Nel sottobosco della rete esistono termini utilizzati per identificare specifiche categorie di contenuti sessualizzati con personaggi rappresentati come bambini o adolescenti.

Tra questi compaiono anche le espressioni "lolicon" e "shotacon".

Non è necessario trasformare queste parole in una lista di ricerca.

È sufficiente capire ciò che rappresentano nell'economia di determinati ambienti online: un linguaggio apparentemente innocuo può diventare il modo attraverso cui contenuti sessualizzati con personaggi minorenni vengono classificati, indicizzati e fatti circolare.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più inquietanti dell'intera questione da me denunciata più volte nel corso degli anni, anche con articoli su web-giornali..

Quando un contenuto viene trasformato in una categoria, gli viene assegnato un'etichetta e viene inserito in un sistema di ricerca e condivisione, il rischio è che qualcosa di gravemente problematico venga progressivamente trattato come una normale nicchia dell'intrattenimento digitale.

Cosa è cambiato nel concreto negli ultimi 10 anni? Nulla, trovare tali contenuti continua ad essere TROPPO FACILE.

Basta cambiare una lettera

C'è poi un'altra caratteristica del web che rende il fenomeno particolarmente difficile da contrastare.

I contenuti possono spostarsi.

Un dominio può essere oscurato. Un indirizzo può essere rimosso. Una pagina può essere cancellata. Una parola chiave può essere segnalata e bloccata.

Eppure possono comparire nuovi domini, nuove pagine, nuove copie, nuovi servizi e nuovi sistemi di distribuzione.

In alcuni casi basta modificare una parte dell'indirizzo o utilizzare un dominio differente per rendere più difficile l'individuazione.

È una dinamica che conosciamo in molti settori illegali della rete: eliminare un singolo indirizzo non significa eliminare l'intera rete che sta dietro a quel contenuto.

Per questo il semplice blocco di un sito, pur potendo essere necessario, non può rappresentare l'unica risposta.

La stessa normativa europea riconosce da anni la necessità di intervenire contro i siti che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

La direttiva 2011/93/UE stabilisce norme minime comuni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile. La direttiva contempla inoltre la produzione, distribuzione, diffusione, trasmissione, offerta, messa a disposizione, acquisto, possesso e accesso consapevole a materiale pedopornografico.

Il suo articolo 25 stabilisce che gli Stati membri devono adottare misure per ottenere la tempestiva rimozione delle pagine web contenenti o diffondenti tale materiale e possono anche adottare misure per bloccarne l'accesso agli utenti presenti sul proprio territorio.

Dunque sì: quei siti devono essere rimossi e, nei casi previsti, l'accesso può essere bloccato.

Ma il problema non finisce lì, c'è il paradosso dei popup.

Non tutti gli utenti che finiscono davanti a una pagina problematica stanno necessariamente cercando quel tipo di materiale.

Internet è pieno di pubblicità aggressive, popup, redirect automatici, finestre che si aprono senza essere richieste e siti che conducono l'utente verso pagine completamente diverse da quella inizialmente visitata.

Questo significa che la lotta contro i contenuti illeciti non riguarda soltanto chi li cerca volontariamente.

Riguarda anche la capacità delle piattaforme, dei gestori dei servizi e degli intermediari digitali di impedire che determinati contenuti vengano proposti, collegati o raggiunti attraverso meccanismi abusivi.

Il Digital Services Act, il regolamento europeo 2022/2065, ha introdotto un quadro comune per i servizi digitali e prevede meccanismi per segnalare contenuti illegali, obblighi di intervento e specifiche misure di protezione dei minori. L'articolo 28 stabilisce, per le piattaforme accessibili ai minori, l'adozione di misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione.

Il DSA prevede inoltre meccanismi facilmente accessibili per segnalare contenuti illegali e, per i cosiddetti "segnalatori attendibili", stabilisce che le notifiche rientranti nella loro competenza debbano ricevere priorità ed essere trattate senza indebito ritardo.

Non significa che il DSA abbia creato una sorta di filtro universale capace di eliminare automaticamente ogni contenuto illecito.

Significa che l'Europa ha stabilito responsabilità e procedure precise per rendere l'ambiente digitale più sicuro e più responsabile.

La Commissione europea ha proposto nel 2022 un regolamento specifico per prevenire e contrastare gli abusi sessuali sui minori online. Al 24 settembre 2026 la Commissione indica ancora questa proposta, insieme alla direttiva 2011/93/UE e al regime temporaneo europeo, come parte del quadro legislativo utilizzato per contrastare il fenomeno. Il Consiglio aveva raggiunto la propria posizione sulla proposta nel novembre 2025.

Nel frattempo, il regolamento (UE) 2021/1232 ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzo volontario di tecnologie da parte di alcuni fornitori di servizi di comunicazione per individuare, segnalare e rimuovere materiale di abuso sessuale sui minori. Il regime è stato modificato nel 2024 e, dopo la sua scadenza nell'aprile 2026, è stato ripristinato temporaneamente nel 2026.

Il dibattito europeo dimostra una cosa molto semplice: contrastare questo fenomeno nell'epoca delle piattaforme globali, dei servizi cloud, della messaggistica privata e dell'intelligenza artificiale è diventato tecnicamente e giuridicamente molto più complesso di quanto possa sembrare.

Ridurre tutto alla figura dell'utente che digita volontariamente una determinata ricerca sarebbe troppo semplice.

Cosa fare per segnalare?

La risposta corretta, in caso di comparsa accidentale di materiale sospetto, è  interrompere la navigazione e utilizzare i canali ufficiali di segnalazione.

Bloccare non basta: bisogna colpire la filiera

Se un sito viene bloccato oggi e domani compare una copia identica sotto un altro dominio, abbiamo risolto il problema?

No.

Abbiamo spostato il problema.

Il contrasto deve quindi coinvolgere più livelli:

  1. Rimozione dei contenuti,
  2. individuazione delle reti che li distribuiscono,
  3. collaborazione tra piattaforme e autorità,
  4. strumenti tecnologici di rilevamento,
  5. cooperazione internazionale
  6. interventi contro chi trae profitto dalla loro diffusione.

Il Digital Services Act aggiunge a questo sistema obblighi di trasparenza, procedure di segnalazione e specifiche responsabilità per le piattaforme.

E quando un contenuto illecito viene individuato, la domanda non dovrebbe essere:

"Come facciamo a nasconderlo?"

Dovrebbe essere:

"Come facciamo a rimuoverlo, impedirne la redistribuzione e individuare chi lo produce e lo diffonde?"

Perché dietro ogni immagine può esserci una vittima reale.

E questa è la parte che nessun filtro, nessun algoritmo e nessun fumetto può cancellare.

MARIO CONTINO

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